Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 28/05/2004 n. 136

Art. 8-quater

- Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 102:

1) al primo comma é abrogata la lettera c);

2) dopo il primo comma é inserito il seguente: "L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";

3) al secondo comma, dopo le parole: "I corsi previsti dal primo" sono inseri te le seguenti: "e dal secondo";

b) all'articolo 108:

1) il primo comma é sostituito dal seguente: "Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio";

2) il secondo comma é abrogato;

c) all'articolo 110:

1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite le seguenti: ", salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi" ed é soppresso l'ultimo periodo;

2) il secondo comma é abrogato;

3) al terzo comma, dopo le parole: "fra sede e sede" sono inserite le seguenti: ", salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti";

d) all'articolo 110-bis:

1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima"; le parole: "nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole: "rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di capo di consolato generale di I classe";

2) il secondo comma é sostituito dal seguente: "I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico";

e) all'articolo 173, comma 4, dopo le parole: "per gravi ragioni di salute" sono inserite le seguenti: "o perché affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero";

f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109".

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7, é inserito il seguente: "7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera

b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo art. 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), valutato in complessivi euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emananti ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-quinquies -Attività di ricerca nel campo della protezione civile

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed entro i successivi sessanta giorni i presidenti dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonché, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 8-sexies -Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma

1. La successione prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I.

Art. 8-septies -Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità nell'annata 1989-1990

1. Il contributo una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente.

2. Al citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, le parole: "di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire".

Art. 8-octies -Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino

1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali del Corpo nazionale soccorso alpino, é attribuito al medesimo un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale dibase di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-nonies -Norme di interpretazione autentica

1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al decretolegge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo é valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado é valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia é esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, é riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004.

Art. 8-decies -Proroga di termine

1. Il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, é prorogato di sei mesi.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Allegato «Tabella A (art. 1-bis) RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO (1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito. Tabella B (art. 1-bis) INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO GRADO RIVESTITO al 1-1-2003 DECORRENZA INQUADRAMENTO DECORRENZA Primo Maresciallo Anno 1996 Primo maresciallo 01-09-1995 Primo Maresciallo Anno 1997 Primo maresciallo 1996 (1) Primo Maresciallo Anno 1998 Primo maresciallo 1997 (1) Primo Maresciallo Anno 1999 Primo maresciallo 1998 (1) Primo Maresciallo Anno 2000 Primo maresciallo 1999 (1) Primo Maresciallo Anno 2001 Primo maresciallo 2000 (1) Primo Maresciallo Anno 2002 Primo maresciallo 01-01-2001 Primo Maresciallo Anno 2003 Primo maresciallo 01-01-2001 GRADO DECORRENZA INQUADRAMENTO DECORRENZA RIVESTITO al 31-12-2002 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 1999 e precedenti Primo maresciallo 01-01-2001 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2000 Primo maresciallo 01-01-2001 Tabella C (art. 1-bis) RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI GRADO DECORRENZA INQUADRAMENTO DECORRENZA RIVESTITO al 31-12-2002 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 1994 (1) Maresciallo capo e gradi corrispondenti Dal 1º gennaio 2001 al 30 dicembre 2001 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 1995 (1) Maresciallo capo e gradi corrispondenti Pari al 31 dicembre 2001 Maresciallo capo e gradi corrispondenti 31-12-1996 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 2002 Maresciallo capo e gradi corrispondenti 31-12-1997 (1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito. Tabella D (art. 1-bis) INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1-BIS, COMMA GRADO DECORRENZA INQUADRAMENTO DECORRENZA RIVESTITO al 31-12-2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1996 e precedenti Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anni 1998 (1) - 1999 - 2000 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1997 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anni 1999 (1) - 2000-2001 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1998 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anni 2000 (1) - 2001 (1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza. Tabella E (art. 1-bis) INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI GRADO DECORRENZA INQUADRAMENTO DECORRENZA RIVESTITO al 31-12-2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1999 Maresciallo capo e gradi corrispondenti 31-12-2001 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2000 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 2002 (1) (1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza. Tabella F (art. 1-bis) RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI GRADO DECORRENZA INQUADRAMENTO DECORRENZA RIVESTITO al 31-12-2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2001 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1998 (2) Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1) Anno 2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1999 (2) (1) L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1º settembre 1995. (2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito. Tabella G (art. 1-bis) INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E D.L. 28/05/2004 n.136 – Disposizioni urgenti per funzionalità di alcuni settori della pubblica amm.ne. (1) L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla da- ta del 1º settembre 1995. (2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza». GRADO DECORRENZA INQUADRAMENTO DECORRENZA RIVESTITO al 31-12-2002 Maresciallo e gradi corrispondenti (1) Anno 2001 e precedenti Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2000 (2) Maresciallo e gradi corrispondenti (1) Anno 2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2001 (2)

 

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